IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1947/1997 r.g.r. proposto da Pelosi Marco, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Rizzoglio, elettivamente domiciliato in Genova, via dei Mille, 9, presso la segreteria del t.a.r. Liguria, ricorrente; Contro il Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica, in persona del Ministro in carica, e l'Universita' degli studi di Genova, in persona del rettore in carica, rappresentati e difesi dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Genova, resistenti; Per l'annullamento della delibera del 21 luglio 1997 del consiglio del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Universita' degli studi di Genova con l'approvato manifesto agli studi con cui si dispone di non dare corso alle procedure per l'iscrizione al primo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997-98; della conseguente mancata ammissione del ricorrente al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso la predetta universita' con nota prot. n. 40638 del 21 ottobre 1997; delle delibere del consiglio di facolta' di medicina e chirurgia e del senato accademico dell'Universita' degli studi di Genova in cui si dispone di non dare corso alle procedure per l'iscrizione al primo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997-98: del decreto 21 luglio 1997, n. 245 del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica con cui e' stato adottato il "Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento", nella parte in cui si limita l'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria; del decreto del 31 luglio 1997 del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in cui non si prevede alcun posto per l'iscrizione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997-98 presso l'Universita' degli studi di Genova; e, ove occorra, del d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135 con cui e' stata introdotta la tabella XVIII-bis nel r.d. 29 settembre 1938, n. 1652, nella parte in cui prevede l'introduzione del c.d. numero programmato delle iscrizioni al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e dello statuto dell'Universita' degli studi di Genova in cui si prevede il numero programmato per l'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, nonche' delle modifiche ed integrazioni successive; nonche' di tutti gli atti agli stessi connessi. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza dell'11 marzo 1998 la relazione del consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. M. Rizzoglio per il ricorrente e l'avv. Olivo per le amministrazioni resistenti; Ritenuto e considerato quanto segue: Esposizione del fatto Con ricorso notificato il 31 ottobre 1997 Pelosi Marco impugnava, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti in epigrafe indicati, esponendo di volersi iscrivere al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Universita' di Genova, e di aver presentato la relativa domanda, respinta dall'universita' in quanto per l'anno accademico 1997-98 non vi sono posti disponibili per nuove immatricolazioni. Questi i motivi del ricorso: 1) violazione del principio generale della irretroattivita' degli atti amministrativi e normativi. 2) violazione dell'art. 1, legge 11 dicembre 1969, n. 910. Violazione dell'art. 38, legge 14 agosto 1982, n. 590. 3) violazione dell'art. 4, comma 1 del d.m. 21 luglio 1997, n. 245. Eccesso di potere per difetto di motivazione, mancata od erronea valutazione dei presupposti, illogicita', irrazionalita' ed ingiustizia manifesta. 4) eccesso di potere per difetto di motivazione, mancata od erronea valutazione dei presupposti, travisamento, illogicita', irrazionalita', disparita' di trattamento, sviamento ed ingiustizia manifesta. 5) violazione del r.d. 30 settembre 1938, n. 1652, tabella XVIII-bis terzo e quarto comma cosi' come modificato dall'art. 2, d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135. Violazione dell'art. 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400. 6) violazione del r.d. 30 settembre 1938, n. 1652, tabella XVIII-bis, terzo e quarto comma, cosi' come modificato dall'art. 2, d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135. Violazione dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione dei presupposti, illogicita' ed irrazionalita'; 7) violazione della riserva di legge di cui agli artt. 33 e 34 Cost. Incostituzionalita' dell'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 per contrasto con gli artt. 33 e 34 Cost.; 8) incostituzionalita' dell'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 per contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 5, 9, 33 e 34 Cost.; 9) violazione dell'art. 9 della legge n. 341/1990 in relazione all'art. 33, u.c., Cost., nonche' all'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168; 10) violazione degli artt. 3 e 7, legge 7 agosto 1990, n. 241. Il ricorrente concludeva per l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati, contrastato dalle amministrazioni intimate, costituitesi in causa. Con ordinanza in data 20 novembre 1997 l'istanza cautelare veniva accolta. Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione. Motivi della decisione I) Il ricorrente, che ha conseguito il diploma di maturita' e che intende iscriversi alla facolta' di odontoiatria dell'Universita' di Genova, impugna i provvedimenti che per l'anno accademico 1997-98 hanno escluso nuove iscrizioni al predetto corso di laurea. Tali provvedimenti sono il regolamento ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1997, recante norme in materia di accessi alla istruzione universitaria che prevede - tra l'altro - la possibilita' di limitare, con atti ministeriali e per determinati corsi, i posti disponibili per nuove iscrizioni: il decreto del Ministro dell'Universita' 31 luglio 1997, che fissa a zero il numero dei posti per le nuove immatricolazioni nell'anno accademico 1997-98 nel corso di laurea in odontoiatria nell'Universita' di Genova; la deliberazione del consiglio di corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Universita' di Genova, che, in data 21 luglio 1997, stabilisce la non effettuazione della prova di ammissione per l'anno accademico suddetto. Il collegio ha annullato, con sentenza in pari data, quest'ultimo provvedimento, per violazione del principio costituzionale della riserva di legge, in relazione agli artt. 33 e 34 Cost., accogliendo il ricorso per la parte corrispondente. II) L'annullamento del provvedimento di cui sopra non esaurisce peraltro l'ambito della decisione chiesta dal ricorrente. Egli infatti impugna anche il regolamento ministeriale 21 luglio 1997 e il decreto ministeriale 31 luglio 1997, come atti direttamente lesivi, e non e' dubbio che l'annullamento dell'atto del consiglio del corso di laurea non arrecherebbe alcun vantaggio al ricorrente, ove rimanessero validi i provvedimenti suddetti, con i quali in sede centrale, si e' comunque stabilito l'azzeramento dei posti disponibili. Il collegio deve dunque indagare la legittimita' anche di tali atti. Essi trovano il proprio presupposto normativo nell'art. 9, comma 4, della legge n. 341 del 1990, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge n. 127 del 1997 che attribuisce al Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di definire i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari, "anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nella iscrizioni". In concreto il Ministro ha esercitato il potere cosi' conferitogli stabilendo la limitabilita' delle iscrizioni annuali per il corso di laurea in discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinato a zero il numero dei posti disponibili per l'anno accademico 1997-98, nella Universita' di Genova (con il decreto ministeriale del 31 luglio). Il tal modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe soddisfatta la riserva di legge, che gli artt. 33 e 34 della Costituzione pongono per la limitazione del diritto allo studio. Il collegio, peraltro, dubita della legittimita' costituzionale dello stesso art. 9, comma 4, legge n. 341 come modificato dall'art. 17, comma 116, legge n. 127 del 1997, per contrasto con il principio della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e la questione si presenta come rilevante e non manifestamente infondata. Quanto al primo profilo, non e' dubbio che, anche nella prospettazione del ricorrente, l'interesse dedotto in giudizio, che e' quello ad ottenere senza limitazioni l'accesso al corso universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla caducazione delle norme che consentono all'amministrazione di porre tali limitazioni. Rispetto a tale interesse, l'annullamento gia' deciso della deliberazione del corso di laurea non e' sufficiente ad una integrale tutela, mentre ulteriori censure svolte in ricorso contro i decreti ora in esame si presentano come necessariamente subordinate all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalita' ed assicurerebbero, ove accolte, un grado minore di soddisfazione. La non manifesta infondatezza della questione emerge dalla considerazione in base alla quale il diritto allo studio, garantito dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, puo' soffrire limitazioni solo per effetto di norme aventi rango di legge. Ed in effetti, laddove il legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni all'accesso, vi ha provveduto direttamente (e cosi' per quanto riguarda l'iscrizione agli istituti superiori di Magistero: art. 224 regio decreto n. 1592 del 1933; per l'iscrizione al primo anno degli istituti superiori di educazione fisica: art. 24, secondo comma, legge n. 88 del 1958; per l'accesso dei diplomati degli istituti tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961-62 al 1964-65; art. 3, legge n. 685 del 1961), ovvero mediante attribuzione del relativo potere alla p.a. nell'ambito fissato dalla legge stessa (si veda, ad es., l'art. 38, legge n. 590 del 1982). La modificazione apportata dall'art. 17, comma 116, legge 127 del 1997 all'art. 9, comma 4, legge n. 341 del 1990 delega il Ministro a limitare l'accesso all'Universita', ma non pone essa stessa limitazioni: non e' quindi dalla stessa nuova formulazione della norma che puo' ritenersi soddisfatto il principio della riserva - relativa - di legge. Ma tale principio non sembra al collegio che possa ritenersi soddisfatto neppure mediante l'operata attribuzione di potere al Ministro. E' bensi' vero che la previsione costituzionale di riserva relativa di legge non preclude al legislatore di demandare ad altre fonti sottordinate la disciplina della materia, ma cio' e' possibile solo previa determinazione di una serie di precetti idonei a indirizzare e vincolare la normazione secondaria entro confini ben delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali della disciplina stessa, in modo che non "residui la possibilita' di scelte del tutto libere e percio' eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione", occorrendo, all'uopo, che "sussistano nella previsione legislativa - considerata nella complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri (Corte cost. 5 febbraio 1986, n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata). La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione di cui sopra. Essa, infatti, conferisce al Ministro il potere di determinare la limitazione agli accessi all'istruzione universitaria senza individuare le linee essenziali della disciplina, ma addirittura attribuendogli, con l'ausilio di altro organo amministrativo (il Consiglio Universitario Nazionale), la stessa definizione dei "criteri generali per la regolamentazione dell'accesso...ai corsi universitari". Sembra pertanto ipotizzabile la violazione del principio della riserva relativa di legge, ed altresi' la violazione del principio della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non conformi al dettato costituzionale (nello stesso senso t.a.r. Lazio, III sez., ordinanza n. 2655/1997). Va pertanto sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 4, legge cit. per contrasto con il principio costituzionale della riserva di legge nonche' con gli artt. 33 e 34 della Costituzione: conseguentemente va disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mentre il presente giudizio, per la parte concernente l'impugnazionedel regolamento ministeriale 21 luglio 1997 e il decreto ministeriale 31 luglio 1997 deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23, legge n. 87 del 1953, fino alla pronuncia sulla legittimita' costituzionale della norma indicata.