IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso n. 1947/1997
 r.g.r.  proposto da Pelosi Marco, rappresentato e difeso  dall'avv.to
 M.  Rizzoglio, elettivamente domiciliato in Genova, via dei Mille, 9,
 presso la segreteria del t.a.r. Liguria, ricorrente;
   Contro il Ministero dell'Universita' e della  ricerca  scientifica,
 in  persona  del  Ministro  in carica, e l'Universita' degli studi di
 Genova, in persona del rettore  in  carica,  rappresentati  e  difesi
 dell'Avvocatura  distrettuale  dello Stato, domiciliataria in Genova,
 resistenti;
   Per l'annullamento della delibera del 21 luglio 1997 del  consiglio
 del   corso   di   laurea   in   odontoiatria   e   protesi  dentaria
 dell'Universita' degli studi di Genova con l'approvato manifesto agli
 studi con cui si  dispone  di  non  dare  corso  alle  procedure  per
 l'iscrizione  al  primo  anno  del  corso di laurea in odontoiatria e
 protesi dentaria per  l'a.a.    1997-98;  della  conseguente  mancata
 ammissione  del  ricorrente  al  corso  di  laurea  in odontoiatria e
 protesi dentaria presso la predetta universita'  con  nota  prot.  n.
 40638  del  21 ottobre 1997; delle delibere del consiglio di facolta'
 di medicina e chirurgia  e  del  senato  accademico  dell'Universita'
 degli  studi  di  Genova  in  cui  si  dispone di non dare corso alle
 procedure per l'iscrizione al primo  anno  del  corso  di  laurea  in
 odontoiatria  e  protesi  dentaria per l'a.a. 1997-98: del decreto 21
 luglio 1997, n. 245 del Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
 scientifica  e  tecnologica con cui e' stato adottato il "Regolamento
 recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di
 connesse attivita' di orientamento", nella parte  in  cui  si  limita
 l'accesso  al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria; del
 decreto del 31 luglio 1997 del  Ministero  dell'universita'  e  della
 ricerca  scientifica  e tecnologica in cui non si prevede alcun posto
 per l'iscrizione  al  corso  di  laurea  in  odontoiatria  e  protesi
 dentaria  per  l'a.a.    1997-98  presso l'Universita' degli studi di
 Genova; e, ove occorra, del d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135  con  cui
 e'  stata introdotta la tabella XVIII-bis nel r.d. 29 settembre 1938,
 n. 1652, nella parte in cui prevede l'introduzione  del  c.d.  numero
 programmato  delle  iscrizioni  al  corso di laurea in odontoiatria e
 protesi dentaria e dello  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di
 Genova in cui si prevede il numero programmato per l'accesso al corso
 di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, nonche' delle modifiche
 ed  integrazioni  successive;  nonche'  di tutti gli atti agli stessi
 connessi.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di  costituzione  in  giudizio  delle  amministrazioni
 intimate;
   Viste  le  memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita alla pubblica udienza dell'11 marzo  1998  la  relazione  del
 consigliere  Roberta  Vigotti  e uditi, altresi', l'avv. M. Rizzoglio
 per il ricorrente e l'avv. Olivo per le amministrazioni resistenti;
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con ricorso notificato il 31 ottobre 1997 Pelosi  Marco  impugnava,
 chiedendone  l'annullamento,  i  provvedimenti  in epigrafe indicati,
 esponendo di volersi iscrivere al corso di laurea in  odontoiatria  e
 protesi  dentaria dell'Universita' di Genova, e di aver presentato la
 relativa domanda, respinta  dall'universita'  in  quanto  per  l'anno
 accademico   1997-98   non   vi  sono  posti  disponibili  per  nuove
 immatricolazioni.
   Questi i motivi del ricorso:
     1) violazione del principio generale della irretroattivita' degli
 atti amministrativi e normativi.
     2) violazione dell'art.  1,  legge  11  dicembre  1969,  n.  910.
 Violazione dell'art. 38, legge 14 agosto 1982, n. 590.
     3)  violazione  dell'art.  4, comma 1 del d.m. 21 luglio 1997, n.
 245. Eccesso di potere per difetto di motivazione, mancata od erronea
 valutazione   dei   presupposti,   illogicita',   irrazionalita'   ed
 ingiustizia manifesta.
     4)  eccesso  di  potere  per  difetto  di motivazione, mancata od
 erronea  valutazione  dei  presupposti,  travisamento,   illogicita',
 irrazionalita',  disparita'  di trattamento, sviamento ed ingiustizia
 manifesta.
     5) violazione del  r.d.  30  settembre  1938,  n.  1652,  tabella
 XVIII-bis  terzo  e  quarto  comma cosi' come modificato dall'art. 2,
 d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135. Violazione dell'art.  17,  comma  3,
 legge 23 agosto 1988, n. 400.
     6)  violazione  del  r.d.  30  settembre  1938,  n. 1652, tabella
 XVIII-bis, terzo e quarto comma, cosi' come modificato  dall'art.  2,
 d.P.R.  28  febbraio  1980,  n. 135. Violazione dell'art. 9, comma 4,
 della  legge  19  novembre  1990,  n.  341.  Eccesso  di  potere  per
 travisamento,  erronea  valutazione  dei  presupposti, illogicita' ed
 irrazionalita';
     7) violazione della riserva di legge di cui agli artt.  33  e  34
 Cost.  Incostituzionalita'  dell'art.  17,  comma 116, della legge 15
 maggio 1997, n. 127 per contrasto con gli artt. 33 e 34 Cost.;
     8) incostituzionalita' dell'art. 17, comma 116,  della  legge  15
 maggio  1997,  n. 127 per contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 5, 9, 33 e
 34 Cost.;
     9) violazione dell'art. 9 della legge n.  341/1990  in  relazione
 all'art.  33,  u.c.,  Cost.,  nonche' all'art. 6 della legge 9 maggio
 1989, n. 168;
     10) violazione degli artt. 3 e 7, legge 7 agosto 1990, n. 241.
   Il  ricorrente  concludeva  per l'annullamento, previa sospensione,
 dei  provvedimenti  impugnati,  contrastato   dalle   amministrazioni
 intimate, costituitesi in causa.
   Con  ordinanza  in data 20 novembre 1997 l'istanza cautelare veniva
 accolta.
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.
                         Motivi della decisione
   I) Il ricorrente, che ha conseguito il diploma di maturita'  e  che
 intende  iscriversi alla facolta' di odontoiatria dell'Universita' di
 Genova, impugna i provvedimenti che  per  l'anno  accademico  1997-98
 hanno escluso nuove iscrizioni al predetto corso di laurea.
   Tali provvedimenti sono il regolamento ministeriale 21 luglio 1997,
 n.  245,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del 29 luglio 1997,
 recante norme in materia di accessi alla istruzione universitaria che
 prevede - tra  l'altro  -  la  possibilita'  di  limitare,  con  atti
 ministeriali  e  per determinati corsi, i posti disponibili per nuove
 iscrizioni:  il decreto del Ministro dell'Universita' 31 luglio 1997,
 che fissa a zero il numero dei posti per  le  nuove  immatricolazioni
 nell'anno  accademico  1997-98  nel  corso  di laurea in odontoiatria
 nell'Universita' di Genova; la deliberazione del consiglio  di  corso
 di  laurea  in  odontoiatria  e  protesi dentaria dell'Universita' di
 Genova, che, in data 21 luglio 1997, stabilisce la non  effettuazione
 della prova di ammissione per l'anno accademico suddetto.
   Il  collegio  ha annullato, con sentenza in pari data, quest'ultimo
 provvedimento, per  violazione  del  principio  costituzionale  della
 riserva  di legge, in relazione agli artt. 33 e 34 Cost., accogliendo
 il ricorso per la parte corrispondente.
   II) L'annullamento del provvedimento di  cui  sopra  non  esaurisce
 peraltro  l'ambito  della  decisione  chiesta  dal  ricorrente.  Egli
 infatti impugna anche il regolamento ministeriale 21 luglio 1997 e il
 decreto ministeriale 31 luglio 1997, come atti direttamente lesivi, e
 non e' dubbio che l'annullamento dell'atto del consiglio del corso di
 laurea  non  arrecherebbe  alcun   vantaggio   al   ricorrente,   ove
 rimanessero  validi  i  provvedimenti  suddetti,  con i quali in sede
 centrale,  si  e'  comunque   stabilito   l'azzeramento   dei   posti
 disponibili.
   Il  collegio  deve  dunque  indagare  la legittimita' anche di tali
 atti.
   Essi trovano il proprio presupposto normativo nell'art. 9, comma 4,
 della legge n. 341 del 1990, come modificato dall'art. 17, comma 116,
 della  legge  n.  127  del   1997   che   attribuisce   al   Ministro
 dell'Universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica il potere
 di definire i criteri generali per la  regolamentazione  dell'accesso
 ai corsi universitari, "anche a quelli per i quali l'atto emanato dal
 Ministro  preveda  una  limitazione nella iscrizioni". In concreto il
 Ministro ha esercitato il potere  cosi'  conferitogli  stabilendo  la
 limitabilita'  delle  iscrizioni  annuali  per  il corso di laurea in
 discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinato a zero  il
 numero  dei  posti  disponibili  per l'anno accademico 1997-98, nella
 Universita' di Genova (con il decreto ministeriale del 31 luglio).
   Il tal modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe  soddisfatta  la
 riserva  di  legge,  che gli artt. 33 e 34 della Costituzione pongono
 per la limitazione del diritto allo studio.
   Il  collegio,  peraltro,  dubita  della legittimita' costituzionale
 dello stesso art. 9, comma 4, legge n. 341 come modificato  dall'art.
 17,  comma 116, legge n. 127 del 1997, per contrasto con il principio
 della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e
 la  questione  si  presenta  come  rilevante  e  non   manifestamente
 infondata.
   Quanto   al   primo   profilo,  non  e'  dubbio  che,  anche  nella
 prospettazione del ricorrente, l'interesse dedotto in  giudizio,  che
 e'   quello   ad   ottenere  senza  limitazioni  l'accesso  al  corso
 universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla
 caducazione delle norme che consentono all'amministrazione  di  porre
 tali  limitazioni.  Rispetto  a  tale  interesse, l'annullamento gia'
 deciso della deliberazione del corso di laurea non e' sufficiente  ad
 una  integrale  tutela,  mentre  ulteriori  censure svolte in ricorso
 contro i decreti ora in  esame  si  presentano  come  necessariamente
 subordinate   all'esito   eventualmente  negativo  dell'incidente  di
 costituzionalita' ed assicurerebbero, ove accolte, un grado minore di
 soddisfazione.
   La  non  manifesta  infondatezza  della  questione   emerge   dalla
 considerazione  in  base alla quale il diritto allo studio, garantito
 dagli artt.  33 e 34 della Costituzione,  puo'  soffrire  limitazioni
 solo per effetto di norme aventi rango di legge.
   Ed  in  effetti,  laddove  il legislatore ha ritenuto di introdurre
 limitazioni all'accesso, vi ha provveduto direttamente (e  cosi'  per
 quanto  riguarda  l'iscrizione  agli istituti superiori di Magistero:
 art. 224 regio decreto n. 1592 del 1933; per  l'iscrizione  al  primo
 anno  degli istituti superiori di educazione fisica: art. 24, secondo
 comma, legge n. 88  del  1958;  per  l'accesso  dei  diplomati  degli
 istituti  tecnici  a determinate facolta' per gli anni accademici dal
 1961-62 al 1964-65; art. 3, legge n. 685 del 1961),  ovvero  mediante
 attribuzione  del relativo potere alla p.a. nell'ambito fissato dalla
 legge stessa (si veda, ad es., l'art. 38, legge n. 590 del 1982).
   La modificazione apportata dall'art. 17, comma 116, legge  127  del
 1997  all'art. 9, comma 4, legge n. 341 del 1990 delega il Ministro a
 limitare  l'accesso  all'Universita',  ma  non   pone   essa   stessa
 limitazioni:    non  e'  quindi dalla stessa nuova formulazione della
 norma che puo' ritenersi soddisfatto il  principio  della  riserva  -
 relativa - di legge.
   Ma  tale  principio  non  sembra  al  collegio  che possa ritenersi
 soddisfatto neppure mediante  l'operata  attribuzione  di  potere  al
 Ministro.  E' bensi' vero che la previsione costituzionale di riserva
 relativa di legge non preclude al legislatore di demandare  ad  altre
 fonti  sottordinate la disciplina della materia, ma cio' e' possibile
 solo  previa  determinazione  di  una  serie  di  precetti  idonei  a
 indirizzare  e  vincolare  la normazione secondaria entro confini ben
 delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali
 della disciplina stessa, in modo che non "residui la possibilita'  di
 scelte  del  tutto  libere  e  percio' eventualmente arbitrarie della
 stessa   pubblica   amministrazione",   occorrendo,   all'uopo,   che
 "sussistano   nella   previsione   legislativa  -  considerata  nella
 complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati  criteri
 (Corte cost. 5 febbraio 1986, n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata).
   La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione
 di  cui  sopra.  Essa,  infatti,  conferisce al Ministro il potere di
 determinare la limitazione agli accessi all'istruzione  universitaria
 senza   individuare   le   linee   essenziali  della  disciplina,  ma
 addirittura   attribuendogli,   con   l'ausilio   di   altro   organo
 amministrativo  (il  Consiglio  Universitario  Nazionale),  la stessa
 definizione   dei   "criteri   generali   per   la   regolamentazione
 dell'accesso...ai corsi universitari".
   Sembra  pertanto  ipotizzabile  la  violazione  del principio della
 riserva relativa di legge, ed altresi' la  violazione  del  principio
 della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della
 Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non
 conformi al dettato costituzionale (nello stesso senso t.a.r.  Lazio,
 III sez., ordinanza n. 2655/1997).
   Va  pertanto  sollevata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 9, comma 4, legge  cit.  per  contrasto  con  il  principio
 costituzionale  della  riserva di legge nonche' con gli artt. 33 e 34
 della Costituzione:   conseguentemente va  disposta  la  trasmissione
 degli  atti  alla  Corte costituzionale, mentre il presente giudizio,
 per la parte concernente l'impugnazionedel  regolamento  ministeriale
 21  luglio  1997 e il decreto ministeriale 31 luglio 1997 deve essere
 sospeso ai sensi dell'art.   23, legge n.  87  del  1953,  fino  alla
 pronuncia sulla legittimita' costituzionale della norma indicata.